LA NUOVA LEGGE FONDAMENTALE
DELLO STATO DELLA CITTÃ DEL VATICANO
(26/10/2000)
Art. 1
1. Il Sommo Pontefice, Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.
Art. 3
1. Il potere legislativo [...] è esercitato da una Commissione composta da un Cardinale Presidente e da altri Cardinali, tutti nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio.
Art. 5
1. Il potere esecutivo è esercitato dal Presidente della Commissione [..]
Art. 15
1. Il potere giudiziario è esercitato, a nome del Sommo Pontefice, dagli organi costituiti secondo l’ordinamento giudiziario dello Stato.
PRECISIAMO...
DEFINIZIONE DI STATO:
Lo Stato è un ordinamento giuridico politico esercitante il potere sovrano su un determinato territorio sui soggetti a esso appartenenti.
«Come può definirsi "STATO" se tutti i cittadini sono maschi travestiti da donna» nonostante sia una affermazione superficiale, poco critica e irrispettosa quand'anche fosse vera non influirebbe sulla definizione di "stato".
«il Suo Capo non è eletto direttamente dai cittadini ma dallo Spirito Santo?» anche questa affermazione non influisce sulla definizione di "stato".