mia cara non é vero che una Chiesa venga sconsacrata per tali motivi, cosí come non avviene anche per l'omicidio.
Usualmente sono celebrati momenti di preghiera "riparatori" quando viene commesso un peccato nella Chiesa, qualunque essa sia, San Pietro o una cappellina a Camerata Nuova.
Un esempio chiaro é l'assassinio del Vescovo Romero:
http://www.paxchristiroma.org/pdf/biografia%20romero.pdf
http://www.giovaniemissione.it/index.php?option=content&blog=on&task=view&id=374&Itemid=117
ciao e buona vita
dal diritto canonico attuale (che sostituisce e quindi invalida tutti i precedenti)
Can. 1172 - §1. Nessuno può proferire legittimamente esorcismi sugli ossessi, se non ne ha ottenuto dall'Ordinario del luogo peculiare ed espressa licenza.
Can. 1222 - §1. Se una chiesa non può in alcun modo essere adibita al culto divino, né è possibile restaurarla, il Vescovo diocesano può ridurla a uso profano non indecoroso.
§2. Quando altre gravi ragioni suggeriscono che una chiesa non sia più adibita al culto divino, il Vescovo diocesano, udito il consiglio presbiterale, può ridurla a uso profano non indecoroso, con il consenso di quanti rivendicano legittimamente diritti su di essa e purché non ne patisca alcun danno il bene delle anime.
Can. 1210 - Nel luogo sacro sia consentito solo quanto serve all'esercizio e alla promozione del culto, della pietà, della religione, e vietato qualunque cosa sia aliena dalla santità del luogo. L'Ordinario, però, per modo d'atto può permettere altri usi, purché non contrari alla santità del luogo.
Can. 1211 - I luoghi sacri sono profanati se in essi si compiono con scandalo azioni gravemente ingiuriose, che a giudizio dell'Ordinario del luogo sono tanto gravi e contrarie alla santità del luogo da non essere più lecito esercitare in essi il culto finché l'ingiuria non venga riparata con il rito penitenziale, a norma dei libri liturgici.
Can. 1212 - I luoghi sacri perdono la dedicazione o la benedizione se sono stati distrutti in gran parte oppure destinati permanentemente a usi profani con decreto del competente Ordinario o di fatto.
Can. 1213 - Nei luoghi sacri l'autorità ecclesiastica esercita liberamente i suoi poteri e i suoi uffici.
don Gabriele non so il perchè ma non credo tu sia un sacerdote cattolico, già lo pensavo ma questa tua risposta me ne convince. triste.