> Tra [ ] le mie spiegazioni
I. - A tutti i singoli fedeli cristiani veramente pentiti che, debitamente purificati mediante il Sacramento della Penitenza e ristorati con la Sacra Comunione, piamente visiteranno in forma di pellegrinaggio la Basilica papale di San Paolo sulla via Ostiense e pregheranno secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, è concessa ed impartita l’Indulgenza [possibilità di cancellare in parte o completamente le conseguenze di un peccato, così da non scontarle in Purgatorio] plenaria [cancellazione completa, opposta a indulgenza parziale] della pena temporale per i loro peccati, una volta ottenuta da essi la remissione sacramentale e il perdono delle loro mancanze.
L’Indulgenza plenaria potrà essere lucrata [ossia: conseguire un guadagno spirituale] dai fedeli cristiani sia per loro stessi, sia per i defunti [così da alleviare le loro pene in Purgatorio], tante volte quante verranno compiute le opere ingiunte [imposte]; ferma restando tuttavia la norma secondo la quale si può ottenere l’Indulgenza plenaria soltanto una volta al giorno.
Affinché poi le preghiere che vengono elevate in queste sacre visite conducano e sollecitino più intensamente gli animi dei fedeli alla venerazione della memoria di San Paolo, è stabilito e disposto quanto segue: i fedeli, oltre ad elevare le proprie suppliche davanti all’altare del Santissimo Sacramento, ognuno secondo la sua pietà, si dovranno portare all’altare della Confessione e devotamente recitare il “Padre nostro” e il “Credo”, aggiungendo pie invocazioni in onore della Beata Vergine Maria e di San Paolo. E tale devozione sia sempre strettamente unita alla memoria del Principe degli Apostoli San Pietro.
II. - I fedeli cristiani delle varie chiese locali, adempiute le consuete condizioni (Confessione sacramentale, Comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice), escluso qualsiasi affetto verso il peccato [non commettendo nel frattempo alcuna azione riprovevole e mantenendosi casti], potranno lucrare l’Indulgenza plenaria se parteciperanno devotamente ad una sacra funzione o ad un pio esercizio pubblicamente svolti in onore dell’Apostolo delle Genti: nei giorni della solenne apertura e chiusura dell’Anno Paolino, in tutti i luoghi sacri; in altri giorni determinati dall’Ordinario del luogo, nei luoghi sacri intitolati a San Paolo e, per l’utilità dei fedeli, in altri designati dallo stesso Ordinario.
III. - I fedeli infine impediti da malattia o da altra legittima e rilevante causa, sempre con l’animo distaccato da qualsiasi peccato e col proposito di adempiere alle consuete condizioni non appena sarà possibile, potranno anche loro conseguire l’Indulgenza plenaria, purché si uniscano spiritualmente ad una celebrazione giubilare in onore di San Paolo, offrendo a Dio le loro preghiere e sofferenze per l’unità dei Cristiani [finalità ecumenica: affinché si instauri un dialogo tra le varie chiese cristiane].
Affinché poi i fedeli possano più facilmente essere partecipi di questi celesti favori, i sacerdoti approvati per l’ascolto delle confessioni dall’autorità ecclesiastica competente si prestino, con animo pronto e generoso, ad accoglierle.
Il presente Decreto ha validità solo per la durata dell’Anno Paolino. Nonostante qualunque disposizione contraria.