In Italia era prevista dal codice penale come reato, inserita fra le contravvenzioni «concernenti la polizia dei costumi».
La formulazione originaria (del 1930) dell'articolo 724 del codice penale puniva solo l'offesa alla religione Cattolica, ma nel tempo maturò la convinzione che tale limitazione fosse lesiva del principio di uguaglianza: si sostenne che per effetto del Concordato del 1984 sarebbe dovuta cadere la denominazione di «religione dello Stato» e con essa la differenziazione fra i diversi credi religiosi. Si iniziò perciò a discutere se prevedere anche l'offesa ad altri credi. Con la sentenza 18 ottobre 1995, n. 40 della Corte Costituzionale[3] si estese la condotta sanzionabile all'offesa alla divinità venerata in ogni credo religioso, non più solo a quella venerata nella religione cattolica. La corte sostenne: «si impone ormai la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione religiosa di appartenenza» e dichiarò così l'illegittimità costituzionale dell'art. 724, primo comma, del c. penale, cioè quello che definiva il Cattolicesimo religione di Stato («o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato»).
Attualmente la bestemmia è considerata un illecito amministrativo, essendo stata depenalizzata con la legge 25 giugno 1999, n. 205. La versione attuale (vigente) dell'articolo 724 ("Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti") è la seguente:
« Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità , è punito con la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 309 [...] La stessa sanzione si applica a chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti. »
L'oltraggio rivolto alla Madonna o ai santi è stato ritenuto non sanzionabile in quanto questi non sono divinità : con questa motivazione infatti il 6 novembre 1996 la procura di Avezzano ha assolto un imputato al quale era stato contestato il fatto di aver “bestemmiato in pubblico il nome di Dio e della Madonna”: limitatamente alla bestemmia nei confronti di Dio il reato è stato considerato estinto per prescrizione (essendo avvenuto il 12 agosto 1993), mentre per la bestemmia nei confronti della Madonna l'imputato ha ottenuto l'assoluzione in quanto "il fatto non è previsto dalla legge come reato".
Ancora, il 29 luglio 2007, il procuratore capo di Bologna ha presentato richiesta di archiviazione in ordine ad una denuncia per vilipendio a carico di un'associazione gay che aveva allestito, nella stessa città , uno spettacolo considerato offensivo verso la Madonna. Il 13 novembre la richiesta di archiviazione è stata accolta dal GIP del tribunale di Bologna, tuttavia dal mondo cattolico (ma anche da quello liberale) sono arrivate critiche sia all'attuale quadro legislativo, che viene considerato inadeguato, sia al procuratore stesso, che sarebbe stato troppo fiscale nell'applicare la legge . Sostanzialmente la contestata inadeguatezza starebbe nel fatto che il legislatore vorrebbe tutelare la sensibilità religiosa dei credenti, tuttavia le leggi vigenti non permettono di sanzionare la bestemmia rivolta alla Madonna, che è una figura fondamentale del culto cattolico e alla quale il sentimento religioso di molti fedeli è fortemente legato. Ai critici appare inoltre quantomeno strano che, come spiegato anche dal GIP di Bologna, l'articolo 404 del Codice Penale sanzioni l'oltraggio alla religione mediante vilipendio (anche solo verbale) di cose legate al culto, ma non delle figure (Madonna, santi, profeti ecc.) oggetto del culto stesso. In pratica è sanzionabile un'ingiuria rivolta ad una statua della Madonna, ovvero rivolta ad un simulacro, e non si sanziona invece l'oltraggio alla Madonna in sé, che è il vero oggetto della venerazione dei fedeli.
Esiste tuttavia anche un altro fronte di critica all'attuale quadro legislativo sulla bestemmia, completamente diverso dal precedente. Secondo alcuni (ad esempio la UAAR), il reato di bestemmia comprometterebbe la libertà di pensiero e di critica garantita dalla Costituzione italiana, tuttavia, a questo proposito, in una sentenza della Corte di Cassazione del 27 marzo 1992, sull'articolo 724 si stabilisce che